Cosa fa
Il Consiglio di Istituto è un organo elettivo ed i suoi componenti restano in carica per tre anni.
Negli Istituti Comprensivi con popolazione superiore ai 500 alunni è costituito da 8 docenti, 2 rappresentanti del Personale ATA, 8 genitori, oltre al Dirigente Scolastico che è membro di diritto.
Al loro interno i membri provvedono all’elezione di un presidente e di un vice-presidente, chiamato ad intervenire in caso di assenza del presidente (qualora mancassero entrambi, le attribuzioni del presidente sono esercitate dal consigliere genitore più anziano o, in assenza della componente genitori, dal consigliere più anziano in età).
La decadenza dal Consiglio di un suo membro si verifica in due ipotesi:
- perdita dei requisiti (quando i figli dei genitori rappresentanti non frequentano più l’Istituto, quando i docenti si trasferiscono o cessano il servizio, …);
- assenza ingiustificata da tre sedute consecutive.
In tali casi il Dirigente Scolastico provvede con proprio decreto alla surroga con altro membro, il primo fra i non eletti, della stessa componente e della stessa lista di colui che è decaduto.
Il Consiglio d’Istituto, comunque, può funzionare anche se privo di alcuni membri cessati per perdita dei requisiti, purché quelli in carica non siano inferiori a tre, in attesa dell’insediamento dei nuovi eletti a seguito di elezioni suppletive.
Le riunioni sono convocate dal presidente del Consiglio stesso, anche su richiesta del presidente della Giunta esecutiva (cioè del Dirigente Scolastico) ovvero della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.
Il Consiglio di Istituto esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo; è la sede del confronto fra l’Istituzione e la società del territorio in cui la scuola agisce, è il luogo di formazione della volontà collettiva dell’Istituzione scolastica, espressa dalle sue componenti: famiglie e studenti, personale della scuola
All’interno dell’Istituto, il Consiglio è l’interlocutore del Collegio dei Docenti, essendo la sede in cui si delibera sulle proposte avanzate dal Collegio.
Le competenze del Consiglio di Istituto sono state inizialmente previste dall’articolo 10 del D.Lgs. 297/1994, ma norme più recenti (D.P.R. 275/1999, Legge 107/2015, D.I. 129/2018), anche a seguito dell’introduzione dell’autonomia scolastica, le hanno ridefinite riconducendone alcune all’esclusiva competenza del Dirigente Scolastico.
Attualmente il Consiglio di Istituto:
- adotta gli indirizzi generali, fatta salva la specifica competenza del Dirigente in relazione al Piano Triennale dell’Offerta Formativa, e determina le forme di autofinanziamento;
- delibera il programma annuale, su proposta della Giunta, e il conto consuntivo, su proposta del Dirigente Scolastico;
- fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe, ha potere deliberante, su proposta della Giunta o del Dirigente Scolastico, nelle seguenti materie:
- adozione del regolamento interno che deve, fra l’altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l’uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, nonché per la partecipazione del pubblico alle sedute del Consiglio;
- ricerca, sperimentazione e sviluppo;
- promozione di reti di scuole o adesione a reti già esistenti;
- adattamento del calendario scolastico alle esigenze derivanti dal PTOF fatti salvi i limiti di cui all’art. 5, comma 2 del D.P.R. 275/1999;
- forme e modalità per lo svolgimento delle iniziative assistenziali previste dall’art. 45, c. 1, lett. e) del D.I. 129/2018;
- esprime parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo dell’Istituzione Scolastica sulla base della relazione presentata dal Dirigente Scolastico;
- interviene nell’attività negoziale nei limiti e con le modalità di cui all’art. 45 del D.I. 129/2018;
- si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal Testo Unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
Ai sensi dell’art. 4, c. 6 del D.P.R. 249/98 (come modificato dal D.P.R. 235/07), inoltre, il Consiglio di Istituto, su proposta del Consiglio di Classe e sotto la presidenza del Dirigente Scolastico, adotta le sanzioni disciplinari che comportano per lo studente l’allontanamento superiore a 15 giorni e quelle che implicano la sua esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi.
Gli atti del Consiglio d’Istituto vengono affissi all’albo e pubblicati sul sito web di Istituto (non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell’interessato).
Alle sedute del Consiglio d’Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio.
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